Sentenza 30/1964 (ECLI:IT:COST:1964:30)
Massima numero 2106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2104  2105  2107  2108


Titolo
SENT. 30/64 C. IMPOSTE O TASSE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - SI RIFERISCE A PRESTAZIONI DI SERVIZI INDIVISIBILI - CONCERNE LA SPESA DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI GIUDIZIARI GRAVANTE SU TUTTA LA COLLETTIVITA' E NON LE SPESE DEL SINGOLO ATTO. PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA' - INCIDE SUL COMPLESSO DEL SISTEMA FISCALE NON SUL SINGOLO TRIBUTO - COPERTURA DELLE SPESE GIUDIZIARIE CON IMPOSTE INDIRETTE O CON ENTRATE DOVUTE SOLO DA CHI RICHIEDE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 488 E 613, E DISPOSIZIONI DI ALTRE LEGGI SPECIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 53 Cost. e' richiamabile solo per la spesa dell'organizzazione generale dei servizi giudiziari che, essendo sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto dell'intera collettivita', deve, di conseguenza, gravare indistintamente sulla stessa collettivita' in proporzione della capacita' contributiva di ognuno dei suoi membri. La stessa norma non si riferisce quindi ai tributi giudiziari i quali, per la loro divisibilita' o misurabilita' per ogni singolo atto, possono gravare individualmente su chi vi ha dato occasione. Il principio della progressivita' incide sul complesso del sistema fiscale e non su ciascuno dei tributi, e, quindi, non vieta ne' che una singola imposizione possa essere ispirata a principi diversi, ne' che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivita'. Pertanto, gli artt. 488 e 613 cod. proc. pen. e la disposizione delle altre leggi speciali concernenti la condanna al pagamento delle spese processuali e il recupero delle stesse, non si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte