Sentenza 30/1964 (ECLI:IT:COST:1964:30)
Massima numero 2107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2104  2105  2106  2108


Titolo
SENT. 30/64 D. AMNISTIA PROPRIA E IMPROPRIA - INCIDENZA SULL'OBBLIGO DELLE SPESE PROCESSUALI - SITUAZIONI DIFFERENZIATE.

Testo
Nel caso in cui l'amnistia intervenga prima della condanna non e' certo che la spesa del procedimento sia stata occasionata dall'imputato, mentre nel caso in cui l'amnistia intervenga dopo la condanna v'e' in tal caso una certezza che promana dal giudicato e pertanto le due situazioni non possono essere regolate da norme identiche e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato. Pertanto, gli artt. 198 e 151, primo comma, cod. pen. non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.. - S. n. 171/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte