Sentenza 30/1964 (ECLI:IT:COST:1964:30)
Massima numero 2107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/64 D. AMNISTIA PROPRIA E IMPROPRIA - INCIDENZA SULL'OBBLIGO DELLE SPESE PROCESSUALI - SITUAZIONI DIFFERENZIATE.
SENT. 30/64 D. AMNISTIA PROPRIA E IMPROPRIA - INCIDENZA SULL'OBBLIGO DELLE SPESE PROCESSUALI - SITUAZIONI DIFFERENZIATE.
Testo
Nel caso in cui l'amnistia intervenga prima della condanna non e' certo che la spesa del procedimento sia stata occasionata dall'imputato, mentre nel caso in cui l'amnistia intervenga dopo la condanna v'e' in tal caso una certezza che promana dal giudicato e pertanto le due situazioni non possono essere regolate da norme identiche e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato. Pertanto, gli artt. 198 e 151, primo comma, cod. pen. non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.. - S. n. 171/1963.
Nel caso in cui l'amnistia intervenga prima della condanna non e' certo che la spesa del procedimento sia stata occasionata dall'imputato, mentre nel caso in cui l'amnistia intervenga dopo la condanna v'e' in tal caso una certezza che promana dal giudicato e pertanto le due situazioni non possono essere regolate da norme identiche e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato. Pertanto, gli artt. 198 e 151, primo comma, cod. pen. non si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.. - S. n. 171/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte