Sentenza 31/1964 (ECLI:IT:COST:1964:31)
Massima numero 2109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2110
Titolo
SENT. 31/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN CAMERA DI CONSIGLIO.
SENT. 31/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN CAMERA DI CONSIGLIO.
Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se nessuna delle parti del processo principale si costituisce davanti alla Corte costituzionale, si svolge in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se nessuna delle parti del processo principale si costituisce davanti alla Corte costituzionale, si svolge in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 9