Sentenza 31/1964 (ECLI:IT:COST:1964:31)
Massima numero 2109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2110


Titolo
SENT. 31/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN CAMERA DI CONSIGLIO.

Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se nessuna delle parti del processo principale si costituisce davanti alla Corte costituzionale, si svolge in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 9