Sentenza 31/1964 (ECLI:IT:COST:1964:31)
Massima numero 2110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2109
Titolo
SENT. 31/64 B. LEGGI DELEGATE - ECCESSO DI DELEGA - LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LEGGE 14 LUGLIO 1954 N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI - CASSE EDILI - CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTI PROVINCIALI INTEGRATIVI - NECESSITA' DI APPOSITA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DI OGNI CONTRATTO PROVINCIALE ANCHE SE RESO OBBLIGATORIO CON LA STESSA LEGGE CHE HA RESO OBBLIGATORIO IL CONTRATTO NAZIONALE - PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI ED ESTENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 11 DICEMBRE 1961 N. 1642 PER LA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIA ERGA OMNES LA CLAUSOLA 9 DELL'ACCORDO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI PALERMO.
SENT. 31/64 B. LEGGI DELEGATE - ECCESSO DI DELEGA - LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LEGGE 14 LUGLIO 1954 N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI - CASSE EDILI - CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTI PROVINCIALI INTEGRATIVI - NECESSITA' DI APPOSITA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DI OGNI CONTRATTO PROVINCIALE ANCHE SE RESO OBBLIGATORIO CON LA STESSA LEGGE CHE HA RESO OBBLIGATORIO IL CONTRATTO NAZIONALE - PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI ED ESTENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 11 DICEMBRE 1961 N. 1642 PER LA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIA ERGA OMNES LA CLAUSOLA 9 DELL'ACCORDO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI PALERMO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961 n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola n. 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959 n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno infatti inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse Edili. L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 del contratto nazionale collettivo di lavoro per i lavoratori edili non ha fatto, di per se', cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse edili, dato che ogni contratto collettivo provinciale, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti. Trattandosi quindi di norme diverse - sia pure a contenuto in tutto o in parte identico - si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale. - S. n. 129/1963.
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961 n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola n. 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959 n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno infatti inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse Edili. L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 del contratto nazionale collettivo di lavoro per i lavoratori edili non ha fatto, di per se', cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse edili, dato che ogni contratto collettivo provinciale, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti. Trattandosi quindi di norme diverse - sia pure a contenuto in tutto o in parte identico - si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale. - S. n. 129/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 1