Sentenza 32/1964 (ECLI:IT:COST:1964:32)
Massima numero 2111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2112
Titolo
SENT. 32/64 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA E FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 392, TERZO COMMA, ULTIMA PARTE - POTERE DEL PROCURATORE GENERALE DI AVOCARE A SE' L'ISTRUZIONE SOMMARIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTERE DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/64 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA E FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 392, TERZO COMMA, ULTIMA PARTE - POTERE DEL PROCURATORE GENERALE DI AVOCARE A SE' L'ISTRUZIONE SOMMARIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTERE DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di avocare a se' l'istruzione sommaria della causa, non contrasta con la Costituzione, poiche' nell'avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si puo' scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero (conforme: sent. n. 148/1963 della Corte costituzionale). L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla sezione istruttoria, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' fa dipendere dalla assoluta discrezionalita' d'un provvedimento del Procuratore generale la sottrazione della causa al giudice precostituito per legge, che e' invece il giudice istruttore. Pertanto il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della causa in virtu' dello stesso art. 392 Cod. proc. pen., se credera' di trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, Cod. proc. pen. non potra' che rivolgersi al giudice istruttore. - S. n. 148/1963.
L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di avocare a se' l'istruzione sommaria della causa, non contrasta con la Costituzione, poiche' nell'avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si puo' scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero (conforme: sent. n. 148/1963 della Corte costituzionale). L'art. 392, terzo comma, Cod. proc. pen., nella parte che consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla sezione istruttoria, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' fa dipendere dalla assoluta discrezionalita' d'un provvedimento del Procuratore generale la sottrazione della causa al giudice precostituito per legge, che e' invece il giudice istruttore. Pertanto il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della causa in virtu' dello stesso art. 392 Cod. proc. pen., se credera' di trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, Cod. proc. pen. non potra' che rivolgersi al giudice istruttore. - S. n. 148/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte