Sentenza 32/1964 (ECLI:IT:COST:1964:32)
Massima numero 2112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2111
Titolo
SENT. 32/64 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA E FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 270, SECONDO COMMA, 272, SECONDO COMMA, 280, TERZO COMMA, 395, PRIMO COMMA - POTERE DEL PROCURATORE GENERALE CHE ABBIA ASSUNTO O AVOCATO A SE' L'ISTRUZIONE SOMMARIA DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA PERCHE' PROCEDA ALL'ISTRUZIONE FORMALE O PROVVEDA SULLA SCARCERAZIONE, SULLA LIBERTA' PROVVISORIA, SUL PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 392, TERZO COMMA, ULTIMA PARTE, DEL COD. PROC. PEN.
SENT. 32/64 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA E FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 270, SECONDO COMMA, 272, SECONDO COMMA, 280, TERZO COMMA, 395, PRIMO COMMA - POTERE DEL PROCURATORE GENERALE CHE ABBIA ASSUNTO O AVOCATO A SE' L'ISTRUZIONE SOMMARIA DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA PERCHE' PROCEDA ALL'ISTRUZIONE FORMALE O PROVVEDA SULLA SCARCERAZIONE, SULLA LIBERTA' PROVVISORIA, SUL PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 392, TERZO COMMA, ULTIMA PARTE, DEL COD. PROC. PEN.
Testo
Anche l'art. 272, secondo comma, Cod. proc. pen., nonche' gli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma, Cod. proc. pen. contrastano parzialmente con la Costituzione in quanto consentono al Procuratore generale, dopo la assunzione o l'avocazione del giudizio, assolutamente discrezionali, di rimettere gli atti, anziche' al giudice precostituito per legge (giudice istruttore), alla sezione istruttoria perche' proceda all'istruzione formale o rispettivamente provveda sulla scarcerazione, sulla liberta' provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; percio' entro questi limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale, una volta dichiarata la incostituzionalita' dell'art. 392, terzo comma.
Anche l'art. 272, secondo comma, Cod. proc. pen., nonche' gli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma, Cod. proc. pen. contrastano parzialmente con la Costituzione in quanto consentono al Procuratore generale, dopo la assunzione o l'avocazione del giudizio, assolutamente discrezionali, di rimettere gli atti, anziche' al giudice precostituito per legge (giudice istruttore), alla sezione istruttoria perche' proceda all'istruzione formale o rispettivamente provveda sulla scarcerazione, sulla liberta' provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; percio' entro questi limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale, una volta dichiarata la incostituzionalita' dell'art. 392, terzo comma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27