Sentenza 33/1964 (ECLI:IT:COST:1964:33)
Massima numero 2113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  12/05/1964;  Decisione del  12/05/1964
Deposito del 19/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 33/64. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81 - INTERPRETAZIONE - ONERE DELLA COPERTURA DI UNA NUOVA SPESA - PRESUPPONE CHE QUESTA SIA STATA AUTORIZZATA. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 26 OTTOBRE 1957, N. 1047, ART. 6 - ISTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE AUTONOMA PER LE PENSIONI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, AI MEZZADRI E AI COLONI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esigenza costituzionale, sancita dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, di indicare i mezzi di copertura di una nuova spesa postula che tale spesa sia stata autorizzata. La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, concernente la estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si limita a istituire (art. 6) presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale una gestione speciale il cui scopo e' soltanto quello di corrispondere le pensioni alle suddette categorie di lavoratori. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1047 del 1957 - in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia - in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione per omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa di assistenza di malattia ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, non essendo compreso fra gli scopi della gestione speciale quello di provvedere a tale assistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte