Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Negoziato per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e la Regione - Relativo schema di legge - Emendamenti allo schema indicato - Coinvolgimento della Conferenza unificata - Omessa previsione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione dei principi di unità e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all’art. 51 st. speciale, dell’art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, che in tema di autonomia differenziata, rispettivamente prevede l’informativa alla Conferenza Stato-regioni prima dell’avvio del negoziato e disciplina l’iter di approvazione del disegno di legge di differenziazione. Poiché alla legge ordinaria è precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo, la disposizione impugnata va interpretata, diversamente da come fatto erroneamente dalle ricorrenti, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua ratio. Tale interpretazione è possibile (e, dunque, doverosa): all’art. 2, comma 6, letto in collegamento con l’art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza però precludere che, in caso di inerzia governativa, l’iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. Né è corretto l’altro presupposto interpretativo delle ricorrenti, per cui l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata, perché esso si riferisce ad un’iniziativa politico-amministrativa, non all’iniziativa legislativa in senso tecnico. (Precedente: S. 496/2000 - mass. 25835).