Sentenza 35/1964 (ECLI:IT:COST:1964:35)
Massima numero 2117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
12/05/1964; Decisione del
12/05/1964
Deposito del 19/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2116
Titolo
SENT. 35/64 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - SERVITU' DI ELETTRODOTTO - LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 34, E R.D. 11 DICEMBRE 1933, ART. 33, TERZO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - STIMA CON VALORE DI PERIZIA GIUDIZIARIA - COMPETENZA DEL GENIO CIVILE O DI UFFICI TECNICI - PROCEDIMENTO DI NATURA AMMINISTRATIVA ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 35/64 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - SERVITU' DI ELETTRODOTTO - LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 34, E R.D. 11 DICEMBRE 1933, ART. 33, TERZO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - STIMA CON VALORE DI PERIZIA GIUDIZIARIA - COMPETENZA DEL GENIO CIVILE O DI UFFICI TECNICI - PROCEDIMENTO DI NATURA AMMINISTRATIVA ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In tema di imposizione di servitu' di elettrodotto le operazioni demandate alla competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento amministrativo di esproprio e vengono compiute quando non e' ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed espropriato e prima quindi che possa essere investita l'autorita' giudiziaria. Nessun rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti elettrici, in forza dell'art. 33, terzo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se i lavori debbono essere eseguiti da una amministrazione statale, all'ufficio tecnico di questa. L'art. 34 della legge sulle espropriazioni, stabilendo, secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, che la stima dei beni da espropriare compiuta in via amministrativa spiega nel successivo eventuale giudizio di opposizione gli effetti di una perizia giudiziaria, non importa per l'espropriato preclusione del diritto di difesa ed esclusione del sindacato giurisdizionale. Nel giudizio di impugnazione della perizia, non essendo infatti posti limiti, ne' espressamente ne' implicitamente, ai normali poteri di istruttoria e di decisione dell'autorita' giudiziaria, e conservando il giudice gli stessi poteri che gli competono nei confronti di qualsiasi perizia, compreso quello di ordinare, con apprezzamento incensurabile in cassazione, il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che ritenga piu' idoneo, le parti, nel far valere le loro ragioni, non incontrano altri ostacoli oltre a quelli derivanti dalle comuni regole del processo civile.
In tema di imposizione di servitu' di elettrodotto le operazioni demandate alla competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento amministrativo di esproprio e vengono compiute quando non e' ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed espropriato e prima quindi che possa essere investita l'autorita' giudiziaria. Nessun rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti elettrici, in forza dell'art. 33, terzo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se i lavori debbono essere eseguiti da una amministrazione statale, all'ufficio tecnico di questa. L'art. 34 della legge sulle espropriazioni, stabilendo, secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, che la stima dei beni da espropriare compiuta in via amministrativa spiega nel successivo eventuale giudizio di opposizione gli effetti di una perizia giudiziaria, non importa per l'espropriato preclusione del diritto di difesa ed esclusione del sindacato giurisdizionale. Nel giudizio di impugnazione della perizia, non essendo infatti posti limiti, ne' espressamente ne' implicitamente, ai normali poteri di istruttoria e di decisione dell'autorita' giudiziaria, e conservando il giudice gli stessi poteri che gli competono nei confronti di qualsiasi perizia, compreso quello di ordinare, con apprezzamento incensurabile in cassazione, il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che ritenga piu' idoneo, le parti, nel far valere le loro ragioni, non incontrano altri ostacoli oltre a quelli derivanti dalle comuni regole del processo civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte