Ordinanza 37/1964 (ECLI:IT:COST:1964:37)
Massima numero 2119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  12/05/1964;  Decisione del  12/05/1964
Deposito del 19/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sollevata, nel corso di giudizio di responsabilita' contabile a carico di amministratori comunali chiamati a rispondere di avere deliberato emolumenti non spettanti ad un dipendente comunale, questione di legittimita' costituzionale della legge in base alla quale gli emolumenti sarebbero stati accordati, non e' sufficientemente motivata la rilevanza della questione stessa, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove nella ordinanza di rinvio il Consiglio di Prefettura procedente abbia omesso di considerare, in relazione alla natura formale del giudizio di responsabilita', quale effetto possa avere sul giudizio stesso l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge impugnata. Gli atti pertanto vanno rinviati al Consiglio di Prefettura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23