Sentenza 38/1964 (ECLI:IT:COST:1964:38)
Massima numero 2120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2121


Titolo
SENT. 38/64 A. RIFORMA FONDIARIA - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE CONTENENTE MODIFICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'OSSERVANZA DELLE MODALITA' RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI.

Testo
E' infondata la tesi secondo cui ogni giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di ripubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria e sulla sua osservanza sarebbe sottratto al sindacato di costituzionalita'. A parte ogni rilievo sulla sindacabilita' degli atti o attivita' che concorrono alla formazione della legge, quando questa assuma carattere di legge provvedimento, la rilevanza dei piani di esproprio verso l'esterno risulta in modo testuale dall'obbligo di pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950. Conseguentemente deve escludersi la discrezionalita' del legislatore delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi e rientra nel sindacato di costituzionalita' l'accertamento dell'osservanza delle modalita' relative alla loro formazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 4  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23