Sentenza 38/1964 (ECLI:IT:COST:1964:38)
Massima numero 2121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2120
Titolo
SENT. 38/64 B. RIFORMA FONDIARIA - CORRISPONDENZA FRA IL CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E QUELLO DEL DECRETO DI ESPROPRIO - ERRONEA INTESTAZIONE DEL PIANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3829.
SENT. 38/64 B. RIFORMA FONDIARIA - CORRISPONDENZA FRA IL CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E QUELLO DEL DECRETO DI ESPROPRIO - ERRONEA INTESTAZIONE DEL PIANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3829.
Testo
Deve procedersi a nuova pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria, anche nella ipotesi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, di rettifica di errori incorsi, pur non prescrivendolo espressamente la legge, perche' l'esigenza della ripubblicazione discende dalla funzione assegnata ai piani di consentire, sin dalla fase formativa dei decreti, una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli interessati. La corrispondenza fra il contenuto del piano particolareggiato e quello del decreto di espropriazione e' quindi richiesta, almeno per la parte che assume rilievo sostanziale; per cui si rende necessaria una nuova pubblicazione allorche' vengano assunti elementi di giudizio prima trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, cosi' da pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da espropriare. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, data la mancata pubblicazione del piano particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi, invece, la pubblicazione effettuata con intestazione alla societa' in nome collettivo formata dagli stessi espropriandi).
Deve procedersi a nuova pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria, anche nella ipotesi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, di rettifica di errori incorsi, pur non prescrivendolo espressamente la legge, perche' l'esigenza della ripubblicazione discende dalla funzione assegnata ai piani di consentire, sin dalla fase formativa dei decreti, una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli interessati. La corrispondenza fra il contenuto del piano particolareggiato e quello del decreto di espropriazione e' quindi richiesta, almeno per la parte che assume rilievo sostanziale; per cui si rende necessaria una nuova pubblicazione allorche' vengano assunti elementi di giudizio prima trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, cosi' da pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da espropriare. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, data la mancata pubblicazione del piano particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi, invece, la pubblicazione effettuata con intestazione alla societa' in nome collettivo formata dagli stessi espropriandi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 4
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4