Sentenza 39/1964 (ECLI:IT:COST:1964:39)
Massima numero 2122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/64. SUCCESSIONI - REGISTRAZIONI - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044 - LEGGE INTERPRETATIVA 22 NOVEMBRE 1962, N. 1706 - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Non sussiste l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 706 in riferimento all'art. 3 della Costituzione poiche' detta legge ha carattere puramente interpretativo in quanto la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, aveva fatto sorgere delle incertezze sugli effetti della dichiarazione del contribuente e la norma surriferita risolse tale questione ed essa sola. Si era discusso se l'avere la legge n. 1044 contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a quello tabellare come circostanza escludente il ricorso all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo, quando il valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente per determinare i casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che la stima, e non la tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile, ove il valore dichiarato fosse stato inferiore al modulo. La norma denunciata risolse tale questione, ed essa sola. Cio' emerge dalla relazione che ne accompagno' la proposta, ma piu' si desume dalla irrazionalita' che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da quello che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un significato non discusso; un contenuto cioe' che non era piu' modificabile, ne' piu' si consentiva di modificare. Soltanto allora la norma si rivelerebbe violatrice del principio di uguaglianza: avrebbe infatti assoggettato ad una identica disciplina legislativa situazioni diverse (sentenza n. 53 del 9 luglio 1958), pareggiando, a quella di coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova, perche' compiono l'atto successivamente alla sua entrata in vigore, la condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto anteriormente a tale legge, invece non avrebbe potuto osservarla. - S. n. 53/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte