Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2124  2125  2126  2127


Titolo
SENT. 40/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INCERTA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUME VIOLATO - IRRILEVANZA QUANDO IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SIA SICURAMENTE IDENTIFICABILE - FATTISPECIE - REGOLA COSTITUZIONALE DELLA RISERVA DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE .

Testo
Quando il giudice a quo ha chiaramente identificato il principio costituzionale del quale si assume la violazione, e' del tutto irrilevante l'indicazione di un articolo o di un comma diverso da quello in cui il principio e' da ritenere effettivamente espresso. Pertanto, quando cio' si verifichi, la questione prospettata e' da ritenersi ammissibile. V. sent. n. 6/1962 e ord. n. 149/1963. 40/1964 E.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23