Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INCERTA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUME VIOLATO - IRRILEVANZA QUANDO IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SIA SICURAMENTE IDENTIFICABILE - FATTISPECIE - REGOLA COSTITUZIONALE DELLA RISERVA DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE .
SENT. 40/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INCERTA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUME VIOLATO - IRRILEVANZA QUANDO IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SIA SICURAMENTE IDENTIFICABILE - FATTISPECIE - REGOLA COSTITUZIONALE DELLA RISERVA DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE .
Testo
Quando il giudice a quo ha chiaramente identificato il principio costituzionale del quale si assume la violazione, e' del tutto irrilevante l'indicazione di un articolo o di un comma diverso da quello in cui il principio e' da ritenere effettivamente espresso. Pertanto, quando cio' si verifichi, la questione prospettata e' da ritenersi ammissibile. V. sent. n. 6/1962 e ord. n. 149/1963. 40/1964 E.
Quando il giudice a quo ha chiaramente identificato il principio costituzionale del quale si assume la violazione, e' del tutto irrilevante l'indicazione di un articolo o di un comma diverso da quello in cui il principio e' da ritenere effettivamente espresso. Pertanto, quando cio' si verifichi, la questione prospettata e' da ritenersi ammissibile. V. sent. n. 6/1962 e ord. n. 149/1963. 40/1964 E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23