Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2123  2125  2126  2127


Titolo
SENT. 40/64 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ARTT. 41/44 - UNITARIETA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA - REGOLA DELLA RISERVA DI LEGGE - E' ESPRESSIONE COSTANTE DI QUELLA DISCIPLINA.

Testo
Le liberta' private in materia economica, comprensive della liberta' di iniziativa e di quella di disporre e di godere della proprieta', sono disciplinate negli artt. 41/44 della Costituzione secondo una chiara ispirazione unitaria, della quale la regola della riserva di legge, pur senza che si possa negare una certa sua varia modulazione, rappresenta una costante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte