Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2123  2124  2126  2127


Titolo
SENT. 40/64 C. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E PROPRIETA' PRIVATA - RISERVA DI LEGGE PER I DUE SETTORI - CARATTERI ED EFFETTI IDENTICI DELLE DUE RISERVE.

Testo
Le riserve di legge, da osservare quando vengano in questione i limiti previsti, per l'iniziativa economica privata, dal secondo comma dell'art. 41 Cost. e quelli previsti, per la proprieta' privata, dal secondo comma dell'art. 42 Cost., sono di identica portata e non precludono alla legge la possibilita' di deferire, purche' con adeguata specificazione, ad autorita' amministrative particolari poteri di incidenza nel campo dei diritti economici garantiti dai due menzionati articoli. V.: 103/1957 A; 4/1962; 5/1962; 46/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte