Sentenza 32/2020 (ECLI:IT:COST:2020:32)
Massima numero 42286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42279  42280  42281  42282  42283  42284  42285  42287  42288  42289  42290


Titolo
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale e della sospensione dell'ordine di esecuzione - Applicabilità, secondo il diritto vivente, anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della novella - Violazione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole - Illegittimità costituzionale della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. La norma censurata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, dalla Corte d'appello di Lecce, e dai GIP dei Tribunali di Cagliari, Napoli, Brindisi e Caltanissetta, assoggetta al regime "ostativo" che vige per i delitti c.d. "di prima fascia" dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., alcuni delitti contro la pubblica amministrazione - quelli di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen. - cosicché, per essi, i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Plurime e convergenti ragioni - tra cui l'orientamento assunto dalla Corte EDU con la sentenza Del Rio Prada contro Spagna del 2013 -- inducono a dubitare della persistente compatibilità tra il principio costituzionale evocato e il diritto vivente (la cui presenza impone di pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza interpretativa di rigetto), che ritiene che le norme disciplinanti l'esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena. In esito a una complessiva rimeditazione, occorre concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, infatti, l'applicazione retroattiva è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost., anche per l'intuitiva evidenza degli effetti distorsivi prodotti dal mutamento del quadro normativo sull'esecuzione della pena rispetto alle scelte difensive degli imputati, esposti a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e imprevedibili, i cui effetti sono però irrevocabili. Se l'art. 25, secondo comma, Cost. non si oppone a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno, in quanto il rendere più gravose le condizioni al loro accesso non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire, la conclusione opposta si impone, invece, in relazione agli effetti prodotti sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione, e in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà, poiché trattasi di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena. La medesima conclusione si impone - in forza del rinvio "mobile" di cui all'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 - per la liberazione condizionale, istituto funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, anch'esso finalizzato al graduale reinserimento del condannato nella società. Identica conclusione va tratta, infine, quanto all'effetto riflesso spiegato dalla disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Sebbene dalla collocazione di tale norma il diritto vivente abbia dedotto la sottoposizione al generale principio tempus regit actum, non v'è dubbio che essa - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4-bis, ordin. penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo; tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e la sua concreta incidenza sulla libertà personale, con conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 99 del 2019, n. 68 del 2019, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 299 del 2005, n. 273 del 2001, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 39 del 1994, n. 349 del 1993, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004, n. 280 del 2001 e n. 327 del 1989).

La collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva ai fini dell'individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 196 del 2010; ordinanza n. 117 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge  09/01/2019  n. 3  art. 1  co. 6

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte