Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/64 D. AGRICOLTURA - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, AD OPERA DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI LIMITI MINIMI E MASSIMI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - ESAME DEI POTERI ATTRIBUITI ALLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/64 D. AGRICOLTURA - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, AD OPERA DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI LIMITI MINIMI E MASSIMI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - ESAME DEI POTERI ATTRIBUITI ALLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private liberta' in materia economica e alla proprieta', l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perche' i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorche' richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioe' il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditivita' dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non e' rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non e' preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacche' queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimita', denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.
Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private liberta' in materia economica e alla proprieta', l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perche' i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorche' richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioe' il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditivita' dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non e' rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non e' preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacche' queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimita', denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte