Sentenza 40/1964 (ECLI:IT:COST:1964:40)
Massima numero 2127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/64 E. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567, ART. 7 - OBBLIGO DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI OSSERVARE LE TABELLE APPROVATE DALLE COMMISSIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE - EFFETTI DELLE TABELLE QUALI ATTI NORMATIVI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/64 E. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567, ART. 7 - OBBLIGO DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI OSSERVARE LE TABELLE APPROVATE DALLE COMMISSIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE - EFFETTI DELLE TABELLE QUALI ATTI NORMATIVI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo per le Sezioni dei tribunali, specialmente per le controversie agrarie, di osservare, ai fini della perequazione dei canoni di affitto pattuiti, le "tabelle" approvate dalle Commissioni tecniche amministrative non si pone in contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge; e cio' in quanto le tabelle, nonostante il loro carattere temporaneo e localizzato, devono considerarsi veri e propri atti normativi concernenti regole di tipo generale e astratto, e dunque, in sostanza, come regole di giudizio alle quali la sezione e' tenuta ad uniformarsi non diversamente da quanto ogni giudice e' tenuto a fare nei confronti delle regole giuridiche attinenti ai rapporti sostanziali di cui deve di volta in volta giudicare. Pertanto l'art. 7 della impugnata legge 12 giugno 1962, n. 567, che tale obbligo prevede, non viola il principio dell'indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 Cost..
L'obbligo per le Sezioni dei tribunali, specialmente per le controversie agrarie, di osservare, ai fini della perequazione dei canoni di affitto pattuiti, le "tabelle" approvate dalle Commissioni tecniche amministrative non si pone in contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge; e cio' in quanto le tabelle, nonostante il loro carattere temporaneo e localizzato, devono considerarsi veri e propri atti normativi concernenti regole di tipo generale e astratto, e dunque, in sostanza, come regole di giudizio alle quali la sezione e' tenuta ad uniformarsi non diversamente da quanto ogni giudice e' tenuto a fare nei confronti delle regole giuridiche attinenti ai rapporti sostanziali di cui deve di volta in volta giudicare. Pertanto l'art. 7 della impugnata legge 12 giugno 1962, n. 567, che tale obbligo prevede, non viola il principio dell'indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte