Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2129  2130  2131


Titolo
SENT. 41/64 A. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEI PATRIMONI TERRIERI PRIVATI - RIFERIMENTO AL 15 NOVEMBRE 1949 - MORTE DELL'ESPROPRIANDO SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ED ANTERIORE ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - IRRILEVANZA - NECESSITA' DI AVER RIGUARDO ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DEI SINGOLI EREDI - INSUSSISTENZA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951 N. 1410 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La "legge Sila" impone al Governo di prendere in considerazione le situazioni soggettive ed oggettive esistenti al 15 novembre 1949: pertanto non e' viziato da illegittimita' costituzionale per eccesso di delega un decreto di scorporo il quale, in conformita' al piano, risulti intestato a colui che alla data suddetta era proprietario dei beni da espropriare ed ha riguardo alla consistenza del di lui patrimonio terriero, invece che a quella di coloro che, essendo poi l'intestatario deceduto, gli siano succeduti quali eredi. V. 41/1959 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 4  

legge  12/05/1950  n. 230  art. 5