Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 41/64 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 2 - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI - NOZIONE.
SENT. 41/64 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 2 - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI - NOZIONE.
Testo
La possibilita' di "trasformazione", che l'art. 2 della "legge Sila" pone come condizione per lo scorporo di terreni privati, va intesa in un senso comprensivo della realizzabilita' di aziende contadine: non induce, quindi, a vizio di illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio, sotto il profilo di eccesso di delega, la circostanza - peraltro da accertare attraverso un inammissibile sindacato di merito - che i terreni assoggettati allo scorporo erano insuscettibili di ulteriori miglioramenti agrari. V. 41/59 D.
La possibilita' di "trasformazione", che l'art. 2 della "legge Sila" pone come condizione per lo scorporo di terreni privati, va intesa in un senso comprensivo della realizzabilita' di aziende contadine: non induce, quindi, a vizio di illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio, sotto il profilo di eccesso di delega, la circostanza - peraltro da accertare attraverso un inammissibile sindacato di merito - che i terreni assoggettati allo scorporo erano insuscettibili di ulteriori miglioramenti agrari. V. 41/59 D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 2