Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2128  2130  2131


Titolo
SENT. 41/64 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 2 - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI - NOZIONE.

Testo
La possibilita' di "trasformazione", che l'art. 2 della "legge Sila" pone come condizione per lo scorporo di terreni privati, va intesa in un senso comprensivo della realizzabilita' di aziende contadine: non induce, quindi, a vizio di illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio, sotto il profilo di eccesso di delega, la circostanza - peraltro da accertare attraverso un inammissibile sindacato di merito - che i terreni assoggettati allo scorporo erano insuscettibili di ulteriori miglioramenti agrari. V. 41/59 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 2