Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2128  2129  2131


Titolo
SENT. 41/64 C. RIFORMA FONDIARIA - CORRISPONDENZA SOGGETTIVA ED OGGETTIVA TRA PIANI E DECRETI DI SCORPORO - NECESSITA' - DECRETO CHE DICHIARA L'ESPROPRIO IN TESTA AD UNO SOLO DEI DUE COMPROPRIETARI MENZIONATI NEL PIANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dal sistema delle leggi di riforma fondiaria in generale e dagli artt. 2, 4 e 5 della "legge Sila", in particolare , si evince che una puntuale corrispondenza, sia riguardo ai beni, sia riguardo ai soggetti, deve esistere tra piano posto in pubblicazione e piano approvato, perche' essa costituisce garanzia essenziale ed inderogabile della legalita' dei decreti legislativi di scorporo, in vista della tutela e della certezza delle singole posizioni soggettive. E poiche', alla stregua di tale principio, l'inosservanza del prescritto procedimento, si risolva o meno in un vizio di sostanza, inficia sempre di illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, il provvedimento di scorporo in base a questa emanato, e' illegittimo il decreto che dichiari l'espropriazione in danno di uno solo dei due comproprietari nei confronti dei quali congiuntamente il piano era stato redatto e pubblicato. Vedi, sulla prima parte della massima, per riferimenti: 8/1959, 10/1959, 34/1959, 57/1959 B; 33/1961, 77/1961 B; 39/1962; 126/1963; 38/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 4  

legge  12/05/1950  n. 230  art. 5