Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1964; Decisione del
13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 41/64 D. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - ESPROPRIO IN DANNO DI UNO SOLO, TRA VARI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITA' - LEGGE 18 MAGGIO 1951 N. 333 - CARATTERE INTERPRETATIVO ANCHE DELLA LEGGE SILA OLTRE CHE DELLA LEGGE STRALCIO - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951 N. 1410 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 41/64 D. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - ESPROPRIO IN DANNO DI UNO SOLO, TRA VARI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITA' - LEGGE 18 MAGGIO 1951 N. 333 - CARATTERE INTERPRETATIVO ANCHE DELLA LEGGE SILA OLTRE CHE DELLA LEGGE STRALCIO - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951 N. 1410 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' considerarsi viziato da illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, un decreto di esproprio che, in attuazione della "legge Sila", non sia stato intestato a tutti i comproprietari di un corpo fondiario comune, poiche' la espropriazione in testa a uno solo dei comproprietari e per la relativa quota e' prevista dall'art. 2 della "legge Sila" ed e' stata ribadita dall'art. 8 della legge 18 maggio 1951 n. 333, la cui disposizione e' applicabile anche alla "legge Sila", sebbene sia contenuta in un testo che, in base al titolo ed al contenuto complessivo, appare destinato a dettare norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio"). V. 82/1957 C.
Non puo' considerarsi viziato da illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, un decreto di esproprio che, in attuazione della "legge Sila", non sia stato intestato a tutti i comproprietari di un corpo fondiario comune, poiche' la espropriazione in testa a uno solo dei comproprietari e per la relativa quota e' prevista dall'art. 2 della "legge Sila" ed e' stata ribadita dall'art. 8 della legge 18 maggio 1951 n. 333, la cui disposizione e' applicabile anche alla "legge Sila", sebbene sia contenuta in un testo che, in base al titolo ed al contenuto complessivo, appare destinato a dettare norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio"). V. 82/1957 C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 2