Sentenza 41/1964 (ECLI:IT:COST:1964:41)
Massima numero 2131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/05/1964;  Decisione del  13/05/1964
Deposito del 23/05/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2128  2129  2130


Titolo
SENT. 41/64 D. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - ESPROPRIO IN DANNO DI UNO SOLO, TRA VARI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITA' - LEGGE 18 MAGGIO 1951 N. 333 - CARATTERE INTERPRETATIVO ANCHE DELLA LEGGE SILA OLTRE CHE DELLA LEGGE STRALCIO - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951 N. 1410 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non puo' considerarsi viziato da illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, un decreto di esproprio che, in attuazione della "legge Sila", non sia stato intestato a tutti i comproprietari di un corpo fondiario comune, poiche' la espropriazione in testa a uno solo dei comproprietari e per la relativa quota e' prevista dall'art. 2 della "legge Sila" ed e' stata ribadita dall'art. 8 della legge 18 maggio 1951 n. 333, la cui disposizione e' applicabile anche alla "legge Sila", sebbene sia contenuta in un testo che, in base al titolo ed al contenuto complessivo, appare destinato a dettare norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio"). V. 82/1957 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 2