Sentenza 42/1964 (ECLI:IT:COST:1964:42)
Massima numero 2132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2133  2134  2135


Titolo
SENT. 42/64 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. B - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA ALLE COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE D'IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - FINALITA' - TUTELA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), il quale nella esecuzione forzata per debito d'imposta nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, non e' in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., il quale garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale, in particolare dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti ed altri interessi, giudicati degni di protezione giuridica secondo criteri di reciproco coordinamento. Infatti il legislatore ordinario non ha escluso la difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta, ma ha disposto, con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della cosa mobile nella abitazione del debitore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte