Sentenza 42/1964 (ECLI:IT:COST:1964:42)
Massima numero 2133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2132  2134  2135


Titolo
SENT. 42/64 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. B - OPPOSIZIONE DEL TERZO IN SEPARAZIONE - SI INQUADRA NEL SISTEMA DELLE GARANZIE PATRIMONIALI DELLE OBBLIGAZIONI - GIUSTIFICAZIONE - DETERMINA L'OGGETTO DELL'AZIONE ESECUTIVA - ATTINENZA AL DIRITTO SOSTANZIALE.

Testo
L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) il quale, nell'esecuzione forzata per debito d'imposta, nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, allo scopo di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni, s'inquadra, pur con le particolarita' delle sue disposizioni, nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni, regolato da norme di diritto sostanziale, che stabilisce quali beni costituiscono la garanzia dei diritti del creditore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte