Sentenza 42/1964 (ECLI:IT:COST:1964:42)
Massima numero 2135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2132  2133  2134


Titolo
SENT. 42/64 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. B - INOPPONIBILITA' A TERZI DEL TITOLO DI ACQUISTO DI UNA COSA MOBILE SITA NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE E DESTINATA A GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RIENTRA NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DEI SUOI MODI DI ACQUISTO E LIMITI - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), il quale nella esecuzione forzata per debito d'imposta nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, non e' in contrasto con il secondo comma dell'art. 42 Cost., il quale, nel riconoscere e garantire la proprieta' privata, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi di acquisto e di godimento di essa e dei suoi limiti. Infatti la legge ordinaria puo' disporre che non sia opponibile ai terzi, o ad alcuni di essi, il titolo di acquisto della cosa mobile, destinata a garantire l'adempimento di una obbligazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte