Sentenza 43/1964 (ECLI:IT:COST:1964:43)
Massima numero 2138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2136  2137  2139


Titolo
SENT. 43/64 C. TRIBUNALI MILITARI - PROCURATORE GENERALE MILITARE - TEMPORANEO CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ISTRUTTORE MILITARE A MAGISTRATO DELLA PROCURA MILITARE - FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO - INDIPENDENZA DEL GIUDICE.

Testo
I provvedimenti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 ottobre 1923, n. 2316, sono atti emessi dal Procuratore generale militare non ai fini dell'accusa, ma ai fini del retto e sollecito funzionamento della giustizia e pertanto essi non possono essere adottati se non per fini obiettivi, giustificati dalle esigenze di servizio e men che meno per attentare all'indipendenza del giudice. E se, per avventura, fossero ispirati a finalita' diverse, sarebbero illegittimi e, come tali, determinerebbero le reazioni previste dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono poi adottati dal Procuratore generale militare non nella sua qualita' di capo del pubblico ministero militare, bensi' nella sua veste di capo dell'ufficio preposto organicamente a tutta la magistratura militare e di conseguenza a nulla rileva che il magistrato, cosi' investito delle funzioni, sia in rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Procuratore generale militare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte