Sentenza 43/1964 (ECLI:IT:COST:1964:43)
Massima numero 2139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2136  2137  2138


Titolo
SENT. 43/64 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - GIUDICE ISTRUTTORE TEMPORANEAMENTE INVESTITO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE A SENSI DELL'ART. 15 DEL REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316 - DIPENDENZA GERARCHICA DAL PROCURATORE GENERALE MILITARE - IRRILEVANZA. INDIPENDENZA DEL GIUDICE - COST., ARTT. 101 E 108, COMMA SECONDO - INTERPRETAZIONE.

Testo
Il fatto che il magistrato militare investito delle funzioni in via temporanea in virtu' del provvedimento adottato dal Procuratore generale militare ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 ottobre 1923, n. 2316, sia in rapporto di dipendenza gerarchica da questi a norma del successivo art. 16 stesso decreto, non ha rilevanza. Infatti, anche nell'esercizio delle funzioni temporaneamente a lui affidate, il magistrato militare e' soggetto soltanto alla legge: il principio sancito nell'art. 101 della Costituzione non puo' non valere per chiunque eserciti funzioni giurisdizionali, anche se non veste la toga del magistrato ordinario. E, pertanto, quale che sia il rapporto tra il magistrato militare cui sono affidate le funzioni e il Procuratore generale e il Procuratore militare, l'esercizio di quelle funzioni non puo' non essere indipendente e libero da qualsiasi influenza e da ogni soggezione di carattere gerarchico e disciplinare. Non soltanto qualunque ordine o mandato, ma anche qualsiasi direttiva, istruzione, suggerimento da parte del Procuratore generale o del Procuratore militare costituirebbero una illegittima intromissione in una sfera di responsabilita' che non ammette altri vincoli all'infuori di quello della legge. In conclusione, la norma in esame e' in armonia, oltre che con il sistema dell'ordinamento giudiziario militare, anche con i principi costituzionali relativi alla indipendenza ed alla imparzialita' dei giudici, anche se speciali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del regio decreto del 1923 con riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte