Sentenza 44/1964 (ECLI:IT:COST:1964:44)
Massima numero 2140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 44/64. PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ART. 3, N. 8 - FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA INOSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La formula di ampio contenuto, se pur sinteticamente espressa "in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" contenuta nel n. 8 dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) non e' in contrasto con il precetto della espressa riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25 della Costituzione. I concetti di agevolazioni e di sfruttamento della prostituzione altrui hanno una obiettivita' ben definita ed un significato preciso ed inconfondibile, che non si presta ad equivoche interpretazioni, onde espressa ed individuata e' la previsione del fatto costituente reato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte