Sentenza 45/1964 (ECLI:IT:COST:1964:45)
Massima numero 2142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2141  2143  2144


Titolo
SENT. 45/64 B. LEGGE TRIBUTARIA - RETROATTIVITA' - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Testo
Il principio della irretroattivita' della legge non penale non e' costituzionalmente garantito. Pertanto una legge tributaria retroattiva, come ogni altra legge non penale, non e' viziata per cio' solo di illegittimita' costituzionale, qualora non sia in contrasto con un precetto o un principio contenuto nella Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte