Sentenza 45/1964 (ECLI:IT:COST:1964:45)
Massima numero 2142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/64 B. LEGGE TRIBUTARIA - RETROATTIVITA' - LEGITTIMITA' - LIMITI.
SENT. 45/64 B. LEGGE TRIBUTARIA - RETROATTIVITA' - LEGITTIMITA' - LIMITI.
Testo
Il principio della irretroattivita' della legge non penale non e' costituzionalmente garantito. Pertanto una legge tributaria retroattiva, come ogni altra legge non penale, non e' viziata per cio' solo di illegittimita' costituzionale, qualora non sia in contrasto con un precetto o un principio contenuto nella Costituzione.
Il principio della irretroattivita' della legge non penale non e' costituzionalmente garantito. Pertanto una legge tributaria retroattiva, come ogni altra legge non penale, non e' viziata per cio' solo di illegittimita' costituzionale, qualora non sia in contrasto con un precetto o un principio contenuto nella Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte