Sentenza 45/1964 (ECLI:IT:COST:1964:45)
Massima numero 2143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/64 C. LEGGE TRIBUTARIA - IPOTESI DI CONTRASTO CON L'ART. 53 COST.
SENT. 45/64 C. LEGGE TRIBUTARIA - IPOTESI DI CONTRASTO CON L'ART. 53 COST.
Testo
La legge tributaria retroattiva si pone in contrasto con l'art. 53 della Costituzione non soltanto quando essa ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono connessi.
La legge tributaria retroattiva si pone in contrasto con l'art. 53 della Costituzione non soltanto quando essa ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono connessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte