Sentenza 45/1964 (ECLI:IT:COST:1964:45)
Massima numero 2144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2141  2142  2143


Titolo
SENT. 45/64 D. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 150 - CONFERIMENTO DEL VALORE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014 - ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER L'IMPOSTA DI FAMIGLIA - VIOLAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI CUI ALL'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 150 "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e interpretazione autentica dell'art. 117 t.u. finanza locale, in riferimento agli artt. 53, 41, 42, 43 Cost. Infatti tale legge, pur determinando effetti retroattivi sotto il profilo dell'interpretazione autentica di norme precedenti, non ha mutato gli elementi di valutazione della capacita' contributiva del cittadino e, di conseguenza, non ha violato l'art. 53 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte