Sentenza 46/1964 (ECLI:IT:COST:1964:46)
Massima numero 2145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/64. LEGGE PENALE - SANZIONI CONTRO IL FASCISMO - CONFISCA - NATURA - DIVIETO DI IRRETROATTIVITA' - NON SUSSISTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25; D.L.LGT. 27 LUGLIO 1944 N. 159, ART. 9).
SENT. 46/64. LEGGE PENALE - SANZIONI CONTRO IL FASCISMO - CONFISCA - NATURA - DIVIETO DI IRRETROATTIVITA' - NON SUSSISTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25; D.L.LGT. 27 LUGLIO 1944 N. 159, ART. 9).
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione (divieto di irretroattivita' della legge penale), dell'art. 9 del D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, perche' la confisca preveduta da tale disposizione non ha carattere di sanzione penale.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione (divieto di irretroattivita' della legge penale), dell'art. 9 del D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, perche' la confisca preveduta da tale disposizione non ha carattere di sanzione penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte