Sentenza 47/1964 (ECLI:IT:COST:1964:47)
Massima numero 2147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2146  2148  2149


Titolo
SENT. 47/64 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE.

Testo
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilita' del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorita' giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno gia' lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte