Sentenza 47/1964 (ECLI:IT:COST:1964:47)
Massima numero 2148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/64 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI ONERI DIRETTI AD EVITARE L'ABUSO DEL DIRITTO ALLA TUTELA.
SENT. 47/64 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI ONERI DIRETTI AD EVITARE L'ABUSO DEL DIRITTO ALLA TUTELA.
Testo
La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.
La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte