Sentenza 48/1964 (ECLI:IT:COST:1964:48)
Massima numero 2150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/64 A. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, ARTT. 1 E 8, QUARTO COMMA - DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' RISERVATI - ESTRINSECAZIONE DEL POTERE DEL LEGISLATORE DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI SENZA SNATURARLI - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/64 A. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, ARTT. 1 E 8, QUARTO COMMA - DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' RISERVATI - ESTRINSECAZIONE DEL POTERE DEL LEGISLATORE DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI SENZA SNATURARLI - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, - che stabiliscono, con sanzioni penali, che durante la campagna elettorale, l'affissione di stampati, giornali murali etc. e di manifesti di propaganda e' consentita soltanto negli spazi appositamente destinati in ogni Comune -, non violano il diritto di liberta' di manifestazione del pensiero in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio con norme dirette a regolare il concorso di partiti e cittadini alla propaganda elettorale, in condizioni di effettiva parita', evitando che lo svolgimento della vita democratica sia ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
Le disposizioni degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, - che stabiliscono, con sanzioni penali, che durante la campagna elettorale, l'affissione di stampati, giornali murali etc. e di manifesti di propaganda e' consentita soltanto negli spazi appositamente destinati in ogni Comune -, non violano il diritto di liberta' di manifestazione del pensiero in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio con norme dirette a regolare il concorso di partiti e cittadini alla propaganda elettorale, in condizioni di effettiva parita', evitando che lo svolgimento della vita democratica sia ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte