Sentenza 48/1964 (ECLI:IT:COST:1964:48)
Massima numero 2151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2150  2152


Titolo
SENT. 48/64 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO E DEL LIBERO USO DEI MEZZI DI DIVULGAZIONE - STRUMENTALITA' INDISPENSABILE DEL SECONDO RISPETTO AL PRIMO - GARANZIA COSTITUZIONALE PER ENTRAMBI.

Testo
L'art. 21, primo comma, della Costituzione, garantisce parimenti sia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sia il diritto - che dell'esercizio dell'altro e' indispensabile strumento - al libero uso dei relativi mezzi di divulgazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte