Ordinanza 49/1964 (ECLI:IT:COST:1964:49)
Massima numero 2153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 49/64. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2983 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL SOGGETTO ESPROPRIATO - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA ED OMESSA PRECISAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Se nell'ordinanza di rimessione non trovasi una congrua motivazione della impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, se non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto della questione stessa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' proceda a una piu' completa indagine sulla rilevanza e, ove, compiuto questo esame, riconosca tale rilevanza, precisi gli elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione della questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23