Ordinanza 49/1964 (ECLI:IT:COST:1964:49)
Massima numero 2153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 49/64. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2983 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL SOGGETTO ESPROPRIATO - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA ED OMESSA PRECISAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 49/64. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2983 - ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL SOGGETTO ESPROPRIATO - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA ED OMESSA PRECISAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Se nell'ordinanza di rimessione non trovasi una congrua motivazione della impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, se non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto della questione stessa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' proceda a una piu' completa indagine sulla rilevanza e, ove, compiuto questo esame, riconosca tale rilevanza, precisi gli elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione della questione.
Se nell'ordinanza di rimessione non trovasi una congrua motivazione della impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, se non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto della questione stessa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' proceda a una piu' completa indagine sulla rilevanza e, ove, compiuto questo esame, riconosca tale rilevanza, precisi gli elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23