Ordinanza 51/1964 (ECLI:IT:COST:1964:51)
Massima numero 2155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/06/1964; Decisione del
04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 51/64. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. , ART. 164, E COD. PEN., ART. 684 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE O PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ESSI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 51/64. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. , ART. 164, E COD. PEN., ART. 684 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE O PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ESSI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.
Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23