Ordinanza 51/1964 (ECLI:IT:COST:1964:51)
Massima numero 2155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 51/64. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. , ART. 164, E COD. PEN., ART. 684 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE O PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ESSI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23