Sentenza 32/2020 (ECLI:IT:COST:2020:32)
Massima numero 42289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei delitti ostativi alla concessione del beneficio del permesso premio - Inapplicabilità ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei delitti ostativi alla concessione del beneficio del permesso premio - Inapplicabilità ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. Sebbene l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno, ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale sin dagli anni Novanta del secolo scorso. Negare il permesso premioa un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. Sebbene l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno, ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale sin dagli anni Novanta del secolo scorso. Negare il permesso premioa un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte