Ordinanza 52/1964 (ECLI:IT:COST:1964:52)
Massima numero 2156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/06/1964;  Decisione del  04/06/1964
Deposito del 16/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 52/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, E LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4 - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PUBBLICAZIONE MEDIANTE LETTURA IN UDIENZA SENZA MOTIVAZIONE - NOTIFICAZIONE DELLA SOLA PARTE MOTIVA CON OMISSIONE DEL DISPOSITIVO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IN MODO INTEGRALE - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando l'ordinanza di rimessione alla Corte della questione di legittimita' costituzionale sia pubblicata mediante lettura alla pubblica udienza, ma senza motivazione (successivamente redatta e depositata in cacelleria), e sia notificata nella sola parte motiva, omettendosene il dispositivo, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perche' proceda alla rinnovazione della notifica dell'ordinanza in modo integrale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 2