Sentenza 54/1964 (ECLI:IT:COST:1964:54)
Massima numero 2158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2159


Titolo
SENT. 54/64 A. TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE - LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, ART. 68: REATO DI RICERCA ESEGUITA SENZA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sanzione penale, prevista nell'art. 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, a carico di colui che si dedichi, senza autorizzazione o concessione da parte dell'autorita' amministrativa, alla ricerca di cose d'interesse archeologico non ancora venute alla luce, intende preservare da una ricerca incoordinata, incontrollata ed incauta e da ogni azione depredatoria tali cose, le quali appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Il reato, cosi' configurato (e per la sussistenza del quale non importa che nella zona della ricerca esistano effettivamente oggetti vetusti, che l'esistenza ne sia nota all'agente e che essi effettivamente posseggano interesse archeologico) presuppone nell'agente la volonta' di svolgere la suddetta attivita' e quindi attiene sicuramente ad un fatto proprio del soggetto che lo compie. Cio' e' sufficiente per escludere che la norma citata sia in contrasto con il principio della personalita' della pena, contenuto nel primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. V. 3/1956 C; 39/1959 C; 67/1963 B; 79/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte