Sentenza 55/1964 (ECLI:IT:COST:1964:55)
Massima numero 2160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
09/06/1964; Decisione del
09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/64. BOLZANO - (PROVINCIA DI) - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ELENCO UFFICIALE DEGLI ESPERTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ART. 23 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 25 DICEMBRE 1959, N. 10, RIPRODOTTO NELL'ART. 25 LETT. B, T.U. 7 FEBBRAIO 1962, N. 8 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/64. BOLZANO - (PROVINCIA DI) - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ELENCO UFFICIALE DEGLI ESPERTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ART. 23 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 25 DICEMBRE 1959, N. 10, RIPRODOTTO NELL'ART. 25 LETT. B, T.U. 7 FEBBRAIO 1962, N. 8 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, riprodotto nell'art. 25, lett. b, del T.U. 7 febbraio 1962, n. 8, la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo dei "masi chiusi", non disciplina una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari retti da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9 Statuto T.A.A.), in quanto tale competenza legislativa comprende anche materie processuali e puo' quindi essere esercitata in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune. Pertanto, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione T.A.A.. (In particolare nell'art. 23 della legge provinciale, si dispone, in deroga agli artt. 61 cod. proc. civ. e 14, 18 e 27 disp. att., che il pretore scelga e nomini l'esperto d'ufficio tra gli iscritti in un elenco ufficiale di esperti, il quale e' compilato ed aggiornato annualmente a cura della Giunta provinciale e si statuisce inoltre che gli aspiranti alla iscrizione nell'elenco abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana o tedesca e siano iscritti da almeno tre anni nell'albo professionale della Provincia di Bolzano).
La norma contenuta nell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, riprodotto nell'art. 25, lett. b, del T.U. 7 febbraio 1962, n. 8, la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo dei "masi chiusi", non disciplina una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari retti da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9 Statuto T.A.A.), in quanto tale competenza legislativa comprende anche materie processuali e puo' quindi essere esercitata in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune. Pertanto, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione T.A.A.. (In particolare nell'art. 23 della legge provinciale, si dispone, in deroga agli artt. 61 cod. proc. civ. e 14, 18 e 27 disp. att., che il pretore scelga e nomini l'esperto d'ufficio tra gli iscritti in un elenco ufficiale di esperti, il quale e' compilato ed aggiornato annualmente a cura della Giunta provinciale e si statuisce inoltre che gli aspiranti alla iscrizione nell'elenco abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana o tedesca e siano iscritti da almeno tre anni nell'albo professionale della Provincia di Bolzano).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte