Sentenza 56/1964 (ECLI:IT:COST:1964:56)
Massima numero 2162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2161  2163  2164  2165


Titolo
SENT. 56/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO DELLA PROVINCIA CONTRO LEGGE REGIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E IN CASO D'URGENZA E SALVA RATIFICA, DELLA GIUNTA.

Testo
E' vero che legittimato a proporre ricorso contro la legge regionale e' il Consiglio provinciale, come e' stabilito, prima ancora che dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dall'art. 82, terzo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige, ma e' anche vero che, a norma dell'art. 48, n. 7 del medesimo Statuto la Giunta provinciale, in caso di urgenza, puo' adottare "provvedimenti di competenza del Consiglio" salva ratifica da parte di questo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 48

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82  co. 3

Altri parametri e norme interposte