Sentenza 56/1964 (ECLI:IT:COST:1964:56)
Massima numero 2164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2161  2162  2163  2165


Titolo
SENT. 56/64 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1963, N. 33: "ASSOCIAZIONE DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA" - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PER MATERIA RICONOSCIUTA ALLA PROVINCIA DALL'ART. 11, N. 4, DELLO STATUTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale Trentino-Alto Adige puo' legittimamente disporre, sotto il profilo della intangibilita' della competenza legislativa della Provincia, l'adesione della Regione ad un Ente culturale, con versamento di un contributo annuo. Essa tuttavia non puo', sotto altro profilo, attinente alla predeterminazione rigida dei fini cui istituzionalmente deve adempiere, aderire ad Enti che non si inquadrino entro cotesti fini.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte