Sentenza 56/1964 (ECLI:IT:COST:1964:56)
Massima numero 2165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/06/1964; Decisione del
09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/64 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1963, N. 33 - ASSOCIAZIONE DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5, 11 STAT. SPEC. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 56/64 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1963, N. 33 - ASSOCIAZIONE DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5, 11 STAT. SPEC. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'istituto Trentino di cultura" in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'istituto Trentino di cultura" in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte