Sentenza 32/2020 (ECLI:IT:COST:2020:32)
Massima numero 42290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco di quelli ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale e della sospensione dell'ordine di esecuzione - Applicabilità, secondo il diritto vivente, anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della novella - Questione sollevata per parametro diverso da quello per cui è stata dichiarata l'illegittima costituzionale - Sopravvenuta assenza di oggetto - Inammissibilità della questione.
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco di quelli ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale e della sospensione dell'ordine di esecuzione - Applicabilità, secondo il diritto vivente, anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della novella - Questione sollevata per parametro diverso da quello per cui è stata dichiarata l'illegittima costituzionale - Sopravvenuta assenza di oggetto - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019. L'accoglimento della medesima questione, sollevata con altre ordinanze di rimessione in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., rende priva di oggetto la questione, avente identico petitum.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019. L'accoglimento della medesima questione, sollevata con altre ordinanze di rimessione in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., rende priva di oggetto la questione, avente identico petitum.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte