Sentenza 57/1964 (ECLI:IT:COST:1964:57)
Massima numero 2166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 57/64. LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - TESTI UNICI - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE: OGGETTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 26 APRILE 1959, N. 207.

Testo
Ogni specie di testo unico, la cui formazione sia avvenuta in virtu' di apposita autorizzazione legislativa, non viene ad essere necessariamente rivestito della forza di legge. Fra i testi unici possono venire ad assumere forza di legge solo quelli i quali non si limitino ad operare un mero coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare innovazione od integrazione alle norme stesse. E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2 comma terzo della legge 26 aprile 1959, n. 207, in relazione all'art. 134, comma primo Cost. ed in riferimento al t.u. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), che si e' limitato alla materiale riproduzione, in ogni loro parte, delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre 1958, n. 956, e, pedissequamente, delle modifiche di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1959, n. 207, e non ha quindi reso necessario neppure l'esercizio di quel minimo di attivita' interpretativa che appare inseparabile dall'operazione di coordinamento. - S. nn. 54/1957, 24/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte