Sentenza 58/1964 (ECLI:IT:COST:1964:58)
Massima numero 2167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
09/06/1964; Decisione del
09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2168
Titolo
SENT. 58/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - SUA INCOMPETENZA IN RELAZIONE ALLA CAUSA DI MERITO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'.
SENT. 58/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - SUA INCOMPETENZA IN RELAZIONE ALLA CAUSA DI MERITO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'.
Testo
Nel giudizio di merito la soluzione dei problemi di competenza non e' necessariamente pregiudiziale rispetto alla denunzia dei vizi di costituzionalita' (cfr. sentenza 26 giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale). - S. n. 65/1962.
Nel giudizio di merito la soluzione dei problemi di competenza non e' necessariamente pregiudiziale rispetto alla denunzia dei vizi di costituzionalita' (cfr. sentenza 26 giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale). - S. n. 65/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23