Sentenza 58/1964 (ECLI:IT:COST:1964:58)
Massima numero 2168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2167


Titolo
SENT. 58/64 B. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - SISTEMAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI - LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, ART. 27 - IMPOSIZIONE TRIBUTARIA DEI COMUNI - LIMITI MASSIMI - APPLICAZIONE IN VIA TEMPORANEA DI ECCEDENZE SULLE ALIQUOTE MASSIME DELLE SOVRIMPOSTE - FINALITA' DELLA NORMA - ADEGUAMENTO GRADUALE ALLA NUOVA DISCIPLINA POSTA DALLA LEGGE - NON IMPLICA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma di cui all'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, - che consente ai Comuni (e alle Provincie) l'applicazione di "eccedenze, sulle aliquote massime delle sovrimposte, in misura superiore al limite massimo (100 per 100) fissato" dall'art. 23 della stessa legge e che da' ad essi un termine perentorio (dieci anni) perche' si adeguino a questo limite - non rinnova il vecchio sistema di cui all'art. 332 della legge comunale e provinciale 1934, che lasciava alla discrezionalita' delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione (cfr. sentenza n. 2 del 1962 della Corte costituzionale); ma fa parte di una nuova disciplina che pone limiti precisi a questa potesta' di imposizione e di essi assicura la graduale attuazione. Percio' l'art. 27 della legge n. 1014 del 1960, quando sia situato nel complesso dei nuovi principi (stabiliti appunto con la legge n. 1014 del 1960, di cui fa parte) e guardato nella sua funzione di graduale e improrogabile adeguamento dell'attivita' di imposizione a vari principi, e' piuttosto un mezzo per attuare una precisa volonta' legislativa che per sfuggire alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione. Il potere conferito, in virtu' della norma impugnata, alle amministrazioni locali di spaziare fra un massimo ed un minimo di imposizione, fra loro ben lontani, non puo' essere considerato motivo di illegittimita' costituzionale; infatti da un lato, se adottano una misura minore di quella massima consentita, le amministrazioni non possono piu' accrescerla nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla di almeno il dieci per cento; dall'altro, cosi' facendo, si mettono sul piano di un piu' celere adeguamento al nuovo limite: il che e' un modo di attuazione della precisa volonta' legislativa invece che esercizio di poteri non delimitati dalla legge. - S. n. 2/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte